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PUBBLICATE LE NORME DI ATTUAZIONE PER IL 'BONUS' ACQUISTO IMMOBILI DA LOCARE

PUBBLICATE LE NORME DI ATTUAZIONE PER IL 'BONUS' ACQUISTO IMMOBILI DA LOCARE - Immobiliare Fonte Allegra Srl

Con D.M. Infrastrutture datato 8 settembre 2015 (pubblicato in G.U. n.282/2015) si completa la disciplina agevolata introdotta dall’articolo 21 D.L. 133/14 che riconosce una deduzione dall’Irpef alle persone fisiche private nei casi di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili residenziali da destinare alla locazione. Il decreto si compone di otto articoli nei quali vengono sostanzialmente ripercorse le caratteristiche dell’agevolazione che di seguito si riepilogano in forma di rappresentazione schematica.

Articolo 1

Viene fornita una definizione di "unità immobiliari invendute", che per consentire la fruizione del beneficio dovevano risultare tali alla data del 12 novembre 2014. Vengono considerate tali quelle che alla predetta data erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

 Articolo 2

Dopo aver ricordato che l’agevolazione compete alle persone fisiche non esercenti attività commerciale che acquistano dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione invendute (nel senso sopra precisato) oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, e che agli stessi viene riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo ai fini Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro comprensivo di Iva, da ripartire in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, viene precisato che:

la deduzione compete sempre nella misura del 20% degli stessi anche in relazione agli interessi passivi su mutui contratti per lacquisto dellimmobile;

la deduzione compete ai diversi titolari in ragione della loro quota di proprietà;

spetta l’agevolazione anche nel caso di cessione dei diritto di usufrutto a soggetti operanti da almeno dieci anni nel settore dell’housing sociale;

eventuali interruzioni del periodo di locazione per motivi non imputabili al locatore non comportano la decadenza dell’agevolazione.

Articolo 3

 Nel caso di immobile costruito tramite appalto su area edificabile posseduta dal contribuente prima dell’inizio dei lavori il decreto afferma che le spese che concorrono alla determinazione dell’agevolazione sono attestate dalle fatture emesse dall’impresa che esegue i lavori. Per ottenere l’agevolazione è necessario che la costruzione venga ultimata entro il 31 dicembre 2017 e che il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

Articolo 4

Vengono riepilogati i requisiti di accesso all’agevolazione che, tranne quanto evidenziato nella successiva lettera g), sono quelli già contemplati dal comma 4, articolo 21, L. 133/2014:

l'unità immobiliare acquistata deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo;

l'unità immobiliare medesima deve essere a destinazione residenziale, e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

l'unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

l'unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158/2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

il canone di locazione non deve essere superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, ovvero non superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, L. 431/1998, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, L. 350/2003;

non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

sia accertata l’esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Articolo 5

Viene sancito il divieto di ripetibilità della deduzione nel senso che la stessa può essere riconosciuta una sola volta in relazione al medesimo immobile oltre a prevedere che in relazione alle spese sostenute vige il divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali concesse dal Legislatore.

Articolo 6

 Con previsione di assoluto favore viene previsto che per gli immobili acquistati prima della pubblicazione in G.U. del decreto in commento il periodo dei sei mesi decorre dalla predetta data e quindi dal 3 dicembre 2015. Ciò significa che si avrà in ogni caso tempo fino al 3.5.2016 per concludere il relativo contratto di locazione relativo all’immobile precedentemente acquistato. Indicazioni utili, inoltre, anche per le operazioni di acquisto, costruzione, ristrutturazione concluse successivamente al 3 dicembre 2015: per queste il decreto prevede che il termine di sei mesi decorra, alternativamente, dalla data di acquisto nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1 (acquisto, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) e dalla data di rilascio del certificato di agibilità per le unità oggetto di costruzione tramite appalto su aree edificabili già possedute dal contribuente.

Articolo 7

Viene stabilito che in assenza di immobili realizzati nell'ambito urbano ai sensi dell'articolo 3, comma 114, L. 350/2003, il canone da assumere è quello "concordato" (e cioè calcolato in base ai parametri definiti dall'accordo territoriale vigente, sottoscritto dalle organizzazioni di categoria ai sensi dell’articolo 2, comma 3, L. 431/1998), mentre nei Comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi della citata L. 431/1998 occorre fare riferimento per la determinazione del canone all'Accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione.

Articolo 8

In caso di vendita o di trasferimento per successione dell’immobile il decreto consente il trasferimento dell’agevolazione per le quote residue al nuovo proprietario purché ovviamente lo stesso possegga i requisiti per godere dell’agevolazione.

Nel caso di cessione del diritto di usufrutto a titolo oneroso, infine, viene previsto che il corrispettivo dello stesso non sia superiore all’importo dei canoni di locazione determinati in misura "calmierata" secondo le modalità previste dal decreto in commento.

BONUS CASA 2016

BONUS CASA 2016 - Immobiliare Fonte Allegra Srl

Legge di Stabilità: acquistare casa nel 2016 conviene? Ecco tutti i nuovi Bonus

Quali detrazioni per chi acquista da costruttore, per chi usa il leasing immobiliare e per chi fa un mutuo?

Con l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 sono diverse le agevolazioni fiscali previste sulla casa.

LEGGI ANCHE: Legge di Stabilità: la guida completa per il 2016 sulle misure sulla casa 

In alcuni casi si tratta di misure già in vigore, rinnovate anche per il 2016 come, ad esempio, la proroga dei bonus edilizi e la previsione del bonus pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

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In altri casi, invece, sono state previste delle vere e proprie novità.

Spiccano in tal senso, da un lato, la nuova possibilità che consente di detrarre dall’IRPEF il 19% dei canoni di leasing versati fino al 2020 per l’acquisto o la costruzione di un immobile da adibire ad abitazione principale entro un periodo che risulta di 1 anno a partire dal momento della consegna; dall’altro, l’appena introdotta possibilità di detrarre il 50% dell’IVA pagata quest’anno o anche dopo per l’acquisto, realizzato nel 2016, di immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, che sono stati ceduti dalle stesse imprese che li hanno costruiti.

Ecco le novità per il 2016 per chi acquista casa

1) ACQUISTO DELLA CASA DA COSTRUTTORE

Il soggetto privato (persona fisica) che, entro il 31 dicembre 2016 (ciò che rileva è la data del rogito notarile), procede all’acquisto della propria casa da un’impresa costruttrice ha la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata. Si tratta di una detrazione fiscale che andrà ripartita in un arco temporale di 10 anni.

Attenzione, però, perché l’agevolazione viene applicata limitatamente alle unità immobiliari che risultano avere destinazione residenziale, di classe energetica A o B.

2) ACQUISTO DELLA CASA CON LEASING IMMOBILARE

Chi acquisti casa tramite il novellato strumento del leasing immobiliare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, ha la possibilità di beneficiare di una detrazione dall’IRPEF pari al 19%, oltre che sull’importo pagato ogni mese a titolo di canoni ed oneri accessori (si ricorda, fino ad un ammontare massimo pari a 8mila euro), anche sul prezzo pagato a titolo di riscatto (in questo caso, per un importo massimo di 20mila euro).

Per vedere se questa nuova misura sarà di concreta utilità bisognerà, tuttavia, attendere la "reazione" del mercato in quanto, dal momento che fino ad ora il leasing per gli immobili abitativi non era stato previsto, sarà necessario valutare anche i tassi di interesse che verranno applicati, nonché le durate che verranno proposte.

2.1. UNDER 35

Solamente chi ha meno di 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55mila euro, che non risulta essere già titolare di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa, può beneficiare di questa agevolazione.

2.2. OVER 35

Per chi ha 35 anni o più, la detrazione fiscale al 19% rimane valida, tuttavia gli importi delle spese ammissibili verranno diminuiti della metà, passando così a 4mila euro per i canoni e gli oneri accessori, e a 10mila per il riscatto.

3) BONUS PRIMA CASA

Si tratta dell’ormai nota agevolazione per l’acquisto della prima casa data dal pagamento dell’IVA, sempre per chi compra da costruttore, al 4% o dell’imposta di registro al 2%, per chi invece compra da privati.

Con la legge di Stabilità per il 2016 possono acquistare casa usufruendo del bonus anche quei soggetti che hanno già un altro immobile comprato con la medesima tipologia di agevolazione, purché provvedano a disfarsene entro 1anno dal momento del rogito notarile.

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I destinatari dell’agevolazione sono:

3.1.chi acquista un fabbricato accatastato A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11;

3.2.Chi stabilisce la propria residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dal momento dell’acquisto; essendo valida anche l’ipotesi che vuole l’immobile ubicato nel luogo dove il contribuente lavora;

3.3.chi non risulta essere proprietario di altri immobili nel medesimo Comune e, con riferimento a tutto il territorio nazionale, di altri immobili che sono stati acquistati tramite la stessa agevolazione prevista sulla prima casa.

4) MUTUI

In alternativa allo strumento del leasing immobiliare, per chi vuole acquistare casa rimane la "tradizionale" strada del contratto di acquisto tramite finanziamento bancario.

In questo caso, infatti, viene confermata la detrazione IRPEF del 19% degli interessi che sono pagati sul mutuo ipotecario per acquistare, costruire o ancora ristrutturare l’abitazione principale, per cui l’onere detraibile al 19% è formato dai soli interessi passivi versati (anziché dalla quota capitale della rata del mutuo), per un ammontare annuale massimo che risulta rispettivamente di 4mila euro (con detrazione massima annuale pario a 760 euro) e di 2.582,28 euro (con detrazione massima annuale di 491 euro).

La correlazione della detrazione agli interessi passivi pagati dal mutuatario viene a dipendere dal mutuo stipulato per procedere all’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale del mutuatario stesso oppure di un rispettivo familiare entro, di norma, un arco temporale pari ad un anno dal momento dell’acquisto.

La destinazione ad abitazione principale, infatti, deve essere effettuata entro un anno dall’acquisto mentre quest’ultimo deve essere realizzato nei 12 mesi successivi o precedenti la data in cui il mutuo è stato stipulato. Questa disposizione comporta che prima si può procedere all’acquisto e poi, nello specifico entro un anno, stipulare il contratto di mutuo, o viceversa che prima si può stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno quello di acquisto.

Il fatto che l’immobile in oggetto sia di nuova o vecchia costruzione non riveste alcuna importanza ai fini della detrazione, così come non rilevanti sono le rispettive proprietà costruttive.

4.1. BENEFICIARI

Di norma, i beneficiari dell’agevolazione sono gli acquirenti degli immobili che risultano anche essere i soggetti intestatari del contratto di mutuo; spettando la detrazione anche quando il mutuo viene cointestato a più soggetti, o per quei casi in cui risultano più acquirenti con un mutuo intestato soltanto ad uno di essi.

4.2. SEPARATI

Qualora sussista una separazione, la detrazione fiscale continua a spettare soltanto se un familiare del coniuge separato (ad esempio il figlio o l’altro coniuge separato) dimora abitualmente nell’immobile, fino al momento in cui non agisce la sentenza di divorzio.

Ciò nonostante, nel caso in cui venga pattuito che la quota di proprietà del coniuge venga trasferita all’altro coniuge separato assegnando a quest’ultimo il relativo contratto di mutuo per la parte che è riferibile al primo coniuge menzionato, la detrazione spetterà interamente al coniuge che si accolla il contratto di mutuo a condizione, però, che:

  • l’accollo venga formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
  • le quietanze concernenti il pagamento degli interessi vengano inquadrate dall’attestazione che dimostra come l’onere sia stato integralmente sostenuto dal coniuge proprietario, anche in riferimento alla quota riferita all’ex coniuge.

Si precisa, tuttavia, che se nella sentenza di separazione è, ad esempio, l’ex marito il soggetto su cui ricade l’obbligo di assolvere il debito riguardante il mutuo contratto per l’immobile, nonostante il mutuo risulti intestato all’ex moglie, la detrazione spetta al marito, sempre rispettando i requisiti formali sopra menzionati (vale a dire atto pubblico e quietanza integrata).

4.3. DIVORZIATI

In caso, invece, di divorzio, se l’abitazione in oggetto dovesse perdere la destinazione ad abitazione principale per un determinato coniuge, quest’ultimo verrebbe di conseguenza a perdere anche la relativa detrazione. L’unica eccezione, in tal senso, interviene se nell’immobile dimorano i figli.

Se invece vi dimora soltanto l’ex coniuge, a quest’ultimo rimane il diritto alla detrazione, sempre entro la soglia massima di 2mila euro, ossia il 50% del limite consueto.

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LEGGE DI STABILITA' BONUS CASA

LEGGE DI STABILITA' BONUS CASA - Immobiliare Fonte Allegra Srl

Dall’abolizione di TASI e IMU, ai Bonus ristrutturazioni, mobili ed Ecobonus, al leasing immobiliare

La legge di Stabilità 2016, in materia di immobili, introduce importanti novità. Si va dall’abolizione della TASI sulla prima casa e per gli inquilini, a quella dell’IMU per gli agricoltori, alla riduzione dell’IMU sugli affitti. Passando, poi, al prolungamento, sino al 31 dicembre 2016, delle maxi detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni, l’acquisto di mobili e l’efficientamento energetico, per finire con la previsione del leasing immobiliare.

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Vediamo tutte le misure previste sulla casa per il 2016.

1) ABOLIZIONE TASI

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Dal 2016 è abolita la Tasi, la componente dell’Imposta Unica Comunale relativa ai servizi indivisibili, per quanto riguarda le abitazioni principali e per quelle date in comodato a figli o genitori. In quest’ultimo caso, tuttavia, bisognerà che il comodante, oltre all’immobile conferito, possieda la sola abitazione principale, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.

Viene abolita la Tasi anche per gli inquilini che fruiscono dell’immobile in locazione come abitazione principale, e nei confronti dei separati o divorziati il cui immobile risulta assegnato all’ex.

2) ABOLIZIONE IMU

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Oltre alla precedente abolizione dell’IMU sulla prima casa (fatta eccezione per gli immobili di lusso), nel 2016 è stata cancellata l’IMU anche sui terreni agricoli dovuta da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap).

Non sussiste, quindi, più la distinzione tra Comuni montani, parzialmente montani e di pianura, tornando solo la vecchia distinzione tra Comuni montani e di pianura.

Con riferimento alle industrie, la componente della rendita catastale riguardante gli imbullonati non dovrà più essere computata; ai fini dell’abolizione bisognerà invece inviare al catasto apposita richiesta.

3) RIDUZIONE IMU

Con riferimento alle imprese di costruzioni che detengono immobili invenduti, l’aliquota IMU sarà dell’1 per mille. Sono previste riduzioni anche per i proprietari che affittano a canone concordato, prevedendo un ribasso sull’IMU pari al 25%.

4) BONUS RISTRUTTURAZIONI

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Per le opere di ristrutturazione dell’abitazione principale viene disposta una detrazione del 50% delle spese sostenute per gli interventi, incluse quelle accessorie e di progettazione.

Il costo massimo agevolabile risulta pari a 96mila euro, mentre la detrazione al 50% deve essere suddivisa in 10 anni.

5) BONUS MOBILI

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Il Bonus mobili o arredi implica una detrazione pari al 50% del costo di arredi e di grandi elettrodomestici, acquistati per la ristrutturazione dell’abitazione principale. La soglia massima di spesa è pari a 10mila euro, mentre la detrazione deve essere ripartita in 10 anni.

Nel caso in cui i mobili e gli elettrodomestici siano acquistati da coppie con almeno un membro con meno di 35 anni, in occasione dell’acquisto dell’abitazione principale, il tetto massimo del bonus viene raddoppiato (20mila euro), non essendo necessario avviare interventi di ristrutturazione.

6) ECOBONUS

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Si tratta di un’agevolazione fiscale che spetta per interventi di efficientamento energetico dell’immobile e che prevede una detrazione pari al 65% dei costi sostenuti per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.

L’agevolazione, anche in questo caso, deve essere ripartita in 10 anni.

7) LEASING IMMOBILIARE

Per quei soggetti che acquistano la prima casa mediante il leasing è possibile beneficiare della detrazione al 19% del canone di locazione finanziaria, sino a raggiungere un tetto massimo pari a 8mila euro, nonché sul prezzo di riscatto, sino a un tetto massimo di 20mila euro.

Il beneficio spetta ai giovani sotto i 35 anni che hanno un reddito che non supera i 55mila euro.

LE DETRAZIONI FISCALI SU MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

LE DETRAZIONI FISCALI SU MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Immobiliare Fonte Allegra Srl

La detrazione fiscale su mobili ed elettrodomestici per chi ristruttura e sui mobili per le giovani coppie che comprano la prima casa

Fonte: EDILPORTALE.IT - La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino alla fine di quest’anno il ‘Bonus mobili ed elettrodomestici’, la detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per chi ristruttura la casa, e ha introdotto il ‘Bonus mobili giovani coppie’, la detrazione del 50% sull’acquisto di mobili per le giovani coppie che comprano la prima casa.
Vediamo nel dettaglio le regole delle due agevolazioni.

IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI Cos’è, come ottenerlo, a chi spetta

È una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per usufruirne è indispensabile realizzare, entro il 31 dicembre 2016, lavori di ristrutturazione edilizia (e beneficiare della relativa detrazione del 50%) su singole unità immobiliari residenziali e/o su parti comuni di condomìni.
È necessario dunque effettuare almeno uno dei seguenti interventi: - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali; - ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia relativi a interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per le ristrutturazioni e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Cosa è agevolabile

Il bonus si applica all’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi. Gli elettrodomestici devono essere nuovi e di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come da etichetta energetica.
Non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimenti, di tende e tendaggi e altri complementi di arredo, mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

Tetti massimi di spesa e detrazione, scadenze

L’importo massimo di spesa detraibile è fissato a 10.000 euro, IVA compresa. La quota detraibile è pari al 50% della spesa. La detrazione è ripartita in dieci rate annuali.
Per ottenere il bonus è necessario che le spese di acquisto siano sostenute entro il 31 dicembre 2016. La data in cui si acquistano i beni deve essere successiva a quella di inizio dei lavori di ristrutturazione.

BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE Cos’è, come ottenerlo, a chi spetta

È una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili (e non di elettrodomestici) destinati ad arredare la prima casa di proprietà.
A differenza del Bonus mobili ed elettrodomestici, il Bonus mobili giovani coppie non richiede una ristrutturazione; è indispensabile invece che la coppia sia ‘acquirente’ di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, cioè che acquisti la prima casa.
L’agevolazione spetta alle giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età.

Cosa è agevolabile

Il Bonus si applica all’acquisto di mobili destinati ad arredare la prima casa acquistata dalla giovane coppia. Non sono compresi gli elettrodomestici né gli acquisti di porte, pavimenti, di tende e tendaggi e altri complementi di arredo, mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

Tetti massimi di spesa e detrazione, scadenze

L’importo massimo di spesa detraibile è fissato a 16.000 euro, IVA compresa. La quota detraibile è pari al 50% della spesa. La detrazione è ripartita in dieci rate annuali.
Per ottenere il bonus è necessario che le spese di acquisto siano sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

REGOLE COMUNI AI DUE BONUS Come ottenere la detrazione e quali documenti conservare

Per ottenere il ‘Bonus mobili ed elettrodomestici’ e il ‘Bonus mobili giovani coppie’ è necessario effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato: - la causale del versamento; - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il numero di Partita Iva o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
È consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Chi usufruisce del ‘Bonus mobili ed elettrodomestici’ e del ‘Bonus mobili giovani coppie’ deve conservare: - ricevuta del bonifico; - ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito); - documentazione di addebito sul conto corrente; - fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Il Bonus mobili ed elettrodomestici e il Bonus mobili giovani coppie non sono cumulabili, cioè non sono applicabili all’acquisto dei medesimi beni.

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LA PRIMA CASA SI POTRA' ACQUISTARE IN LEASING

LA PRIMA CASA SI POTRA' ACQUISTARE IN LEASING - Immobiliare Fonte Allegra Srl

LA PRIMA CASA SI POTRA' ACQUISTARE IN LEASING, come l'automobile. La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 che fissa le regole per l'avvio del leasing immobiliare.  

L’emendamento chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione dell’utilizzatore che pagherà un ‘affitto’ per un periodo di tempo concordato; alla scadenza del contratto l'utilizzatore potrà riscattare la casa ad un prezzo prestabilito.
Il corrispettivo, o canone, che l’utilizzatore pagherà all’intermediario dovrà tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'utilizzatore, il concedente o intermediario avrà diritto alla restituzione del bene.
In caso di difficoltà da parte dell’utilizzatore, come la perdita del lavoro, sarà possibile sospendere il pagamento del canone periodico per una sola volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi. La sospensione non comporterà nessuna commissione o ulteriore spesa.
L'emendamento permette di ricorrere a questa nuova misura, alternativa al mutuo, per un periodo di 5 anni, ovvero dal 2016 al 2020.

Leasing acquisto prima casa: LE AGEVOLAZIONI

L’emendamento prevede una detrazione fiscale del 19% fino a un massimo di 8.000 euro annui, per i giovani sotto i 35 anni con un reddito fino a 55 mila euro che decidano di ricorrere alla locazione finanziaria (leasing) in alternativa al mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
Inoltre per favorire il riscatto finale dell’immobile, l'emendamento prevede una detrazione del 19% sulla maxi rata finale per l'acquisto del bene, per un importo non superiore a 20.000 euro.
Le agevolazioni si applicano, dimezzate, anche agli over 35. La deduzione dovrà quindi essere calcolata su un canone massimo di 4000 euro e su una maxirata finale di 10000 euro.
Sono previste agevolazioni anche sull'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati: l’imposta si applica nella misura dell’1,5% per gli atti di trasferimento nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario di abitazioni non "di lusso" e per gli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso".
L’emendamento riprende le proposte riportate nel disegno di legge 1462 agevolazioni per i giovani   che acquistino la prima casa tramite leasing.